I cittadini romani vivevano prevalentemente in municipi (municipia civium Romanorum) o colonie di diritto romano, sebbene vi potessero essere numerosi cittadini romani anche in municipi non romani o in colonie latine (nell’ 88 a.C. Mitridate massacrò migliaia di cittadini romani in Asia minore, dove colonie e municipi romani erano estremamente rari). Infatti, almeno in Oriente, erano piuttosto diffusi i conventus civium Romanorum, che raggruppavano i cittadini romani del luogo (infatti in Oriente la cittadinanza romana, fino a Caracalla, era poco diffusa rispetto all’ Occidente). Inizialmente, specialmente durante i primi anni della repubblica, alcune città diventavano parte della repubblica senza però ottenere diritto di voto (civitas sine suffragio).

La differenza tra municipio e colonia romana stava nel fatto che il primo quando diventava di diritto romano manteneva la sua autonomia cittadina, mentre la seconda era una diretta estensione della città di Roma. L’ordinamento dei municipi era dato da un’ apposita lex municipalis, che era proposta dal magistrato cum imperio o dal tribuno della plebe rispettivamente ai comitia populi o ai concilia plebis. L’ ordinamento delle colonie era regolato da una lex coloniae, data direttamente dal magistrato.

La tabula Clesiana

Si poteva entrare nel corpo civico anche tramite le città, con l’ adtributio. Questo procedimento portava ad unire delle popolazioni non romane ad un vicino municipio romano; in questo modo essi conseguivano la cittadinanza. Caso famoso è quello della Tabula Clesiana. Si tratta di un’iscrizione rinvenuta a Cles su di una tavola bronzea; riporta un provvedimento dell’imperatore Claudio datato alle idi di Marzo del 46 d.C., mediante il quale veniva concessa la cittadinanza romana di pieno diritto (optimo iure) ad alcuni popoli stanziati nelle vicinanze di Cles: Anauni, Sinduni e Tulliasses. L’adtributio era con il municipium di Tridentum, l’ attuale Trento; le Alpi erano state conquistate del tutto solo da Augusto, e quindi il passaggio da una condizione di peregrini a cives optimo iure fu estremamente rapido per queste tre popolazioni.

Cittadini e diritti politici

Oltre all’adtributio esisteva la contributio. Mentre la prima legava singoli individui o intere comunità al più vicino municipium romano, la seconda era molto simile alla ισοπολιτεια greca, ovvero univa due centri abitati vicini in una solo. Un modo frequente di ottenere la cittadinanza durante l’ Impero è tramite lo ius adipiscendae civitatis per magistratum. Ovvero i notabili locali ricevevano il Latium minus, cioè lo ius Latii; in pratica si otteneva la cittadinanza romana quando si ricopriva una magistratura locale. A questa prassi se ne aggiunse con il tempo un’altra, il Latium maius; in pratica questo privilegio venne allargato ai decurioni. In questo modo, anche i luoghi meno romanizzati finivano per essere governati da soli cittadini romani, perfino in Oriente. Un metodo diffuso di allargare il corpo civico fu di fondare colonie o municipi romani (o elevando la condizione dei corrispettivi latini), specialmente nella tarda Repubblica e da parte di Cesare e Augusto.

I nuovi cittadini erano optimo iure, e avevano tutti i diritti spettanti ai cittadini romani. Ai cittadini spettava la doppia cittadinanza, quella del loro luogo d’origine e quella romana; i municipia mantenevano virtualmente la loro indipendenza, tranne che per gli affari di politica estera, per i quali dovevano fare capo a Roma.
Pertanto i principali modi per conseguire la civitas romana da parte di un peregrino o di un latino (non Iuniano) possono essere riassunti così:

  • Servizio nell’ esercito.
  • Adlectio in un senato locale.
  • Adtributio del proprio popolo ad un municipium romano.
  • Concessione diretta da parte dell’ imperatore o dietro richiesta.
  • Adozione da parte di un cittadino romano.

D’ altronde una Constitutio di Diocleziano riassume in questo modo come si diventava cittadini: “cives quidem origo manumissio adlectio adoptio (faciunt)“, “i cittadini diventano tali per origine, manomissione, adlectio e adozione”. I cittadini romani, dunque, vanno considerati principalmente come detentori di diritti politici (fino al Principato) e civili. Essi si distinguono tra cives optimo iure, gli ingenui, ossia nati liberi, che sono i detentori di tutti i diritti, e cives non optimo iure, i liberti, schiavi liberati. Quest’ ultimi generalmente possedevano lo ius suffragii ma mai lo ius honorum. Lo ius honorum inoltre fu riservato ai soli italici fino a Claudio.

I diritti politici dei cittadini erano la partecipazione ai comizi, venuta progressivamente meno in età imperiale, il diritto di voto e l’eleggibilità. In età imperiale si continuarono ad eleggere magistrati sia a Roma sia nei municipi, anche se quelli dell’ Urbe venivano prevalentemente scelti dal Senato su consiglio dell’ imperatore. Nei municipi, però, si svolgevano ancora le elezioni e i magistrati e la vita politica persistette ancora a lungo. Gli altri diritti principali dei cittadini romani erano lo ius suffragii, lo ius honorum, lo ius connubii, lo ius commercii. Inoltre ricadono sotto il diritto romano (ius praetorium e civile), ben più benevolo dello ius gentium, il diritto applicato agli stranieri.

I principali diritti dei cittadini romani possono essere così riassunti:

  • Ius suffragii, diritto a votare per l’elezione dei magistrati.
  • Ius honorum, eleggibilità per le cariche pubbliche.
  • Ius provocationis, diritto alla provocatio.
  • Ius commercii, che tutelava i commerci dei cittadini romani.
  • Ius connubii, il diritto di contrarre matrimonio legittimo.
  • Ius migrationis, il diritto a conservare il proprio status giuridico se ci si sposta in una città di status equivalente.
  • Testamenti factio, la possibilità di fare e ricevere testamento.
  • La patria potestas sui figli.

Inoltre, dalla fine della terza guerra macedonica fino al III secolo d.C. i cittadini romani furono esentati dal tributum capitis. Era anche possibile perdere la cittadinanza, tramite lo ius exilii, molto simile all’ atimia ateniese; si poteva infatti commutare una pena di morte con l’esilio e la perdita della cittadinanza. Poteva essere persa anche dopo aver conseguito un’ altra cittadinanza, visto che non erano sovrapponibili più cittadinanze.



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Colonie, municipi e cittadinanza nell’Antica Roma
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