La propensione romana all’assimilazione di genti straniere (e della popolazione schiavile) si perde nella leggenda, secondo cui fu lo stesso Romolo ad istituire un asylum per attrarre uomini dalle zone circostanti. Per quanto riguarda la schiavitù la legislazione romana arcaica prevedeva anche una perdita della libertà come pagamento; infatti si potevano dare in schiavitù i propri figli per pagare i debiti. Essi poi, nel caso le cose si fossero messe bene, sarebbero stati “riacquistati” dal padre, che li avrebbe manomessi e reintegrati nella loro condizione di figli, trasmettendo loro i suoi beni.

Ciò spiega in parte la facilità con cui gli schiavi non solo venivano frequentemente liberati, in particolare quelli domestici, ma anche perché, se il loro ex padrone, ora patrono, era cittadino romano essi acquisivano la cittadinanza romana. Erano certo legati al loro patrono da alcuni vincoli, e avevano diritti politici limitati, ma i loro figli sarebbero stati “ingenui“, cioè nati liberi, come qualsiasi altro cittadino romano. I nati liberi potevano diventare cittadini in molti modi, di cui il più diffuso era il servizio nell’esercito. Generalmente i notabili delle province ricevevano la cittadinanza. In tal modo essi erano meno propensi a creare disordini e, allo stesso tempo, diffondevano un modello di vita romano-ellenistico; altro modo (più raro) era farne richiesta.

La schiavitù a Roma

La percentuale di schiavi nella società è sconosciuta, sebbene le stime oscillino tra il 10 e il 30%. Considerando il caso limite di Sparta e che il rapporti iloti/Spartani secondo Erodoto era di 7 a 1, si può dire che l’uso di schiavi a Roma era in linea con quello di tutti i popoli mediterranei antichi. Le funzioni degli schiavi invece erano le più disparate: braccianti agricoli, lavori forzati nelle miniere, schiavi domestici, prostitute, gladiatori, commercianti, maestri fino a salire la scala sociale dove troviamo schiavi che amministrano le enormi ricchezze del proprio padrone e gli schiavi imperiali.

Una mansione particolare di molti schiavi fu quella di gladiatori. Questi erano una passione dei Romani; i gladiatori non erano tutti schiavi, c’erano anche liberti e liberi (i depugnandi auctorati causa). Si può dire che per uno schiavo essere scelto come gladiatore era quasi una fortuna: i combattimenti erano pochi, ma ricevevano una buona sistemazione, un’ alimentazione di discreta qualità (dovevano allenarsi e combattere) e cure mediche, possibilità precluse alla maggior parte della popolazione. Se erano bravi a combattere potevano ricevere in premio la libertà, e a meno che non fossero stati damnati ad ludum, ricevevano anche la cittadinanza romana o latina.

Le pene erano l’elemento più pericoloso per gli schiavi, visto che in quanto oggetti erano a quasi totale discrezione del padrone. Potevano essere torturati in molti modi, ed erano riservate loro le pene peggiori, compresa la crocefissione. Tuttavia a partire da Silla gli schiavi non potevano essere uccisi senza giusto motivo (Lex Cornelia dell’ 82 a.C.); La Lex Petronia del 32 d.C. proibiva invece al padrone di imporre allo schiavo di combattere dell’ arena senza la sentenza di un giudice. All’ aumentare del prestigio della loro funzione aumentano le possibilità di essere liberati; gli schiavi imperiali possono essere considerati quasi una classe a metà tra quella degli schiavi e quella dei liberti vista la loro importanza e posizione.

Legislazione imperiale

La Lex Fufia Caninia del 2 a.C. stabiliva in modo rigoroso quanti schiavi potessero essere manomessi dal padrone tramite testamento. Il numero diminuiva all’aumentare degli schiavi posseduti. Questa norma cercò di contenere l’ aumento incontrollato della popolazione libertina avvenuto durante la tarda Repubblica. Pochi anni dopo, nel 4 d.C., la Lex Aelia Sentia regolamentava e restringeva la possibilità dei liberti di diventare cittadini romani. Infatti, se si erano macchiati di gravi reati o se avevano combattuto contro Roma, sarebbero diventati peregrini dediticii, ovvero il più basso gradino della scala sociale per quanto riguarda la popolazione libera. Inoltre la legge conteneva una serie di disposizioni, piuttosto precise, per acquisire legittimamente la cittadinanza romana.

Il Senatus Consultum Silanianum, nel 10 d.C., in controtendenza con la legislazione imperiale, inaspriva la situazione degli schiavi, i quali sarebbero stati ritenuti tutti colpevoli nel caso uno di loro avesse ucciso il padrone. Ulteriori disposizioni furono prese nella Lex Iunia Norbana, del 19 d.C., che regolava la liberazione di schiavi in via informale. Essa prevedeva che i liberti sarebbero stati Latini Iuniani, ossia cittadini latini con diritti limitati. Possedevano soltanto lo ius commerci, il diritto a commerciare. Infine il loro patrimonio veniva ereditato dal patrono (o dai suoi discendenti).

La Lex Visellia de libertinis, nel 24 d.C., proibiva ai liberti di accedere alle cariche municipali, ma lasciava loro la possibilità di accedere al sevirato augustale. Inoltre potevano ottenere come onorificenza dai senati locali gli ornamenta decurionalia. Tuttavia è possibile che questa legge venisse aggirata dai liberti facendosi adottare da cittadini romani ingenui. Il Senatus Consultum Claudianum, nel 52 d.C. prevedeva che se una donna intratteneva relazioni sessuali con uno schiavo, nel caso avesse continuato dopo tre diffide, sarebbe diventata essa stessa schiava del padrone (secondo il diritto romano i figli illegittimi seguivano la condizione giuridica della madre).

La libertà

Gli schiavi erano frequentemente liberati a Roma. Ma ciò che contraddistingue meglio i Romani da tutti gli altri popoli antichi era che una volta liberati essi diventavano cittadini romani. Ad Atene uno schiavo liberato era un meteco: la stessa condizione di un greco immigrato nell’ Attica. I Greci, o meglio alcuni di loro, si accorsero quando era troppo tardi che la politica romana riguardo gli schiavi era vincente. Diceva infatti Filippo V di Macedonia, mentre era in guerra con Roma nel 214 a.C., ai cittadini di Larissa:

” Se i cittadini di pieno diritto saranno nel numero più alto possibile, la vostra polis sarà forte e i vostri campi non rimarranno incolti, come sono ora per vostra vergogna. Questa è la meta cui dovete mirare, e io penso che nemmeno fra voi si udirà una sola voce contraria. Voi avete avuto modo di osservare altre comunità che seguono una politica liberale nell’ estensione della cittadinanza. Un buon esempio è quello di Roma: quando i Romani affrancano i loro schiavi li ammettono in seno alla loro cittadinanza e consentono loro di accedere alle cariche pubbliche. Grazie a questa politica, essi non hanno soltanto reso più grande la patria, ma sono anche riusciti a inviare colonie in poco meno di settanta località.”

In questo caso Filippo però sbaglia palesemente quando dice che i liberti possono accedere alle cariche pubbliche. Forse ha nascosto la verità per ignoranza o perché non voleva indebolire il suo discorso. Quel che è vero è che i liberti potevano comunque partecipare ai comizi; la Lex Visellia del 24 d.C. fu però un duro colpo dato che proibì loro non solo le magistrature di Roma ma anche l’accesso alle cariche municipali.

Esistevano due modi perché uno schiavo ottenesse la libertà: essere liberato dal proprio padrone o comprandosela. Ogni schiavo (almeno quelli che vivevano in città) infatti possedeva un proprio peculium, ovvero una somma (denaro, schiavi o immobili) data dal padrone allo schiavo per farli fruttare. Se lo schiavo era bravo poteva far fruttare la somma; questo peculium accresciuto sebbene fosse di proprietà del padrone, il quale poteva (nella teoria, smentita dalla prassi, in cui era il più delle volte una specie di usufrutto) toglierlo allo schiavo in qualsiasi momento, era utilizzato dallo schiavo per acquistare la libertà. Ciò conveniva ad entrambi: lo schiavo otteneva la libertà, il padrone con il denaro guadagnato poteva comprarsi uno schiavo più giovane ed efficiente. L’altro metodo per ottenere la libertà era la liberazione per volontà del padrone (manumissio). Questo metodo fu il più diffuso in tutta la storia romana fin dalle origini: nella storia romana arcaica gli schiavi erano considerati come parte della familia. Sia perché essi erano numericamente pochi, sia perché, essendo consentita la schiavitù per debiti fino alla Lex Poetelia Papiria, avveniva spesso che dopo aver venduto i propri figli essi venissero riacquistati nel caso si disponesse della somma necessaria.

Il massimo delle manomissioni consentite fu regolato dalla Lex Fufia Canina, nel 2 a.C. Essa prevedeva che all’ aumentare degli schiavi posseduti diminuisse il numero di schiavi che era possibile liberare; nella tarda Repubblica avvennero molte manomissioni, spesso in modo incontrollato. I modi di manomettere gli schiavi possono essere raggruppati in due categorie: i modi formali, più favorevoli per i nuovi liberti, e i modi informali, decisamente più restrittivi.

I principali modi formali di liberare uno schiavo erano:

  • Manumissio vindicta, davanti un magistrato. Quando lo schiavo era toccato da una verga (vindicta), simbolo del potere, veniva liberato.
  • Manumissio testamento. Il padrone concedeva la libertà ad uno o più schiavi nel proprio testamento.
  • Manumissio censu. Durante il censimento il padrone faceva registrare lo schiavo come cittadino romano nelle liste di cittadini.

I modi informali invece erano:

  • Manumissio inter amicos. Il padrone dichiarava di voler concedere la libertà allo schiavo, in presenza di amici.
  • Manumissio per epistulam. Il padrone, tramite una lettera, comunicava allo schiavo la volontà di liberarlo.
  • Manumissio per mensam. Lo schiavo era invitato al pasto del padrone, gesto che significava l’ affrancamento.

Gli schiavi liberati in modo informale erano soggetti alla Lex Iunia Norbana; essi erano Latini Iuniani, ma alla loro morte il patrimonio accumulato tornava all’ex padrone, sebbene potessero comunque ereditare in vita (ma con delle limitazioni). Una volta liberato lo schiavo diventava liberto e il padrone diventava patrono. Il vincolo della schiavitù era sciolto, ma il liberto doveva comunque rispetto al patrono (obsequium et reverentia). Insomma si creava un vero e proprio vincolo clientelare (ma non nel caso lo schiavo avesse acquistato con il suo peculium la libertà). Era anche possibile che un liberto non si comportasse con il dovuto rispetto nei confronti del proprio patrono. In tal caso era possibile revocare la libertà e ricondurre il liberto in condizione di schiavitù.

Il passaggio dalla schiavitù alla condizione di liberto fu dunque regolamentato, riepilogando, da una serie di provvedimenti durante il Principato:
1) La Lex Aelia Sentia nel 4 d.C. Il requisito principale era avere 30 anni; si voleva infatti evitare un’ immissione generalizzata di schiavi nel corpo civico che destabilizzasse la società romana, ma non c’erano motivi di risentimento contro i liberti.
2) Il Senatus Consultum Silanianum, nel 10 d.C. stabiliva che gli schiavi di un padrone assassinato sarebbero stati ritenuti tutti colpevoli.
3) La Lex Iunia Norbana, del 19 d.C., regolava la liberazione di schiavi in via informale. Essa prevedeva che i liberti sarebbero stati Latini Iuniani, ossia cittadini latini con diritti limitati.
4) La Lex Visellia nel 24 d.C. che vietava ai liberti di ricoprire cariche municipali. Probabilmente questa disposizione venne aggirata spesso attraverso le adozioni; infatti forse facendosi adottare da una famiglia ingenua tale restrizione decadeva.
5) Il Senatus Consultum Claudianum, nel 52 d.C. prevedeva la schiavitù per una donna che scoperta ad intrattenere relazioni sessuali con uno schiavo avesse continuato la relazione.

La cosa peggiore che potesse capitare ad un liberto era di essere un dediticius Aelianus, in base alla Lex Aelia Sentia; quest’ ultima prevedeva che le persone condannate alla schiavitù per gravi reati una volta manomesse avrebbero conseguito questa condizione che non dava nessuna possibilità di accesso né al diritto latino né a quello romano.

Liberti

Molto rilevanti erano i liberti imperiali che, in particolare sotto i Giulio-Claudi, aumentarono a dismisura il loro potere, tanto che furono tenuti in altissima considerazione da Claudio e Nerone. I liberti, se cittadini romani, godevano dei diritti civili spettanti loro in quanto cittadini, ma non di quelli politici: infatti per partecipare alla vita politica era necessaria l’ingenuitas, ovvero la nascita da libero; ma i figli degli schiavi lo erano, così come i figli dei liberi, per cui la cittadinanza piena si raggiungeva in modo differito. Ciò inoltre faceva sì che non ci fossero eccessive diffidenze nei confronti dei liberti, visto che molti ne erano discendenti. L’unica limitazione che avevano i figli dei liberti era l’impossibilità di entrare in Senato. Era infatti necessario essere ingenui da almeno 3 generazioni.

I liberti erano in qualche modo tenuti a delle corvées per i loro patroni se questi lo volevano, in numero di pochi giorni l’anno e solo nel caso in cui fossero stati manomessi (non nel caso avessero acquistato la libertà con il proprio peculium). Da Augusto erano legittimi i matrimoni tra liberti ed ingenui, purché non fossero senatori. Tiberio con la Lex Visellia concesse la cittadinanza a quanti militavano per un certo periodo nel corpo dei vigiles, che veniva reclutato fra i liberti. Claudio concesse la cittadinanza ai liberti che avessero armato navi commerciali; agli schiavi malati che erano stati abbandonati concesse la libertà. Nerone stabilì che il liberto che avesse investito il proprio patrimonio per costruire una casa a Roma avrebbe conseguito la cittadinanza. Traiano diede la cittadinanza ai liberti che avessero aperto dei forni. Per far capire quanto i liberti che avevano la cittadinanza romana fossero vicini agli ingenui Romani, basti dire che il poeta Orazio era figlio di un liberto. Lo stesso papa Callisto, divenuto tale nel 217 d.C., era un liberto.

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La schiavitù nella Roma imperiale
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