In seguito alla guerra civile che sconvolse il mondo romano alla morte di Nerone e l’anno dei quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano), divenne imperatore il reatino Tito Flavio Vespasiano. Egli era stato inviato in oriente a domare la rivolta giudaica da Nerone, presso cui poco tempo prima era caduto in disgrazia, poiché considerato anziano e poco pericoloso, ma al contempo esperto (aveva guidato parte delle forze di Claudio durante l’invasione della Britannia), quando venne acclamato dalle sue legioni imperatore.

«Durante il viaggio in Acaia, al seguito di Nerone, poiché, mentre l’imperatore cantava, o si allontanava troppo spesso o sonnecchiava alla sua presenza, si tirò addosso un danno enorme e, trovatosi escluso non solo dalla vita di corte ma anche dalle pubbliche udienze, si ritirò in una cittadina fuori mano fino a quando, mentre se ne stava nascosto e temeva ormai il peggio, gli fu offerto il governo di una provincia e il comando di un esercito.»

(Svetonio, Vita di Vespasiano, 4)

«[Vespasiano] un uomo che era invecchiato nei comandi militari […], il quale dopo aver pacificato l’Occidente sconvolto dai Germani, aveva contribuito ad assoggettare la Britannia […], procurando al padre di Nerone, l’imperatore Claudio, di celebrare il trionfo su di essa, senza aver compiuto particolari e personali fatiche.»

(Giuseppe Flavio, La guerra giudaica, III, 1.2)

«Poiché erano necessari, per domare quella rivolta, un esercito più consistente e un valente comandante al quale affidare, ma senza rischi, una sì ardua impresa, fu prescelto Vespasiano, soprattutto perché uomo di provato valore e tale da non dare ombra in alcun modo, per la modestia delle sue origini e del suo nome.»

(Svetonio, Vita di Vespasiano, 4)

La Lex de imperio Vespasiani

Risultato infine vincitore su Vitellio, dopo la seconda battaglia di Bedriaco, che vide Antonio Primo guidare alla vittoria le forze di Vespasiano, dopo una lunga battaglia (i vitelliani avevano imprigionato i loro capi per evitare che passassero dalla parte di Vespasiano e infine, dopo una battaglia durata tutta la notte, la legio III Gallica, di stanza in Siria, guidò alla vittoria Antonio Primo, esaltandosi alla vista del sole che sorgeva).

Vitellio venne infine abbandonato da tutti e scannato pubblicamente:

«Quindi al nemico che incalzava per terra e per mare oppose da una parte il fratello con la flotta, i soldati di leva e una squadra di gladiatori, dall’altra gli eserciti di Bedriaco con i loro comandanti. Ma, sconfitto dovunque o sul campo o per tradimento, venne a patti col fratello di Vespasiano, Flavio Sabino, per aver salva la vita e un appannaggio di cento milioni di sesterzi. Subito dopo, sui gradini del palazzo, davanti a una folla di soldati dichiarò di voler abbandonare quel potere che aveva assunto suo malgrado. Ma, di fronte alle generali proteste, differì la questione e, fatta passare una notte, si ripresentò ai Rostri alle prime luci del giorno: in veste dimessa e tra i singhiozzi ripeté le stesse dichiarazioni, questa volta leggendole da un testo scritto. […] giurò – e volle che tutti quanti giurassero – che niente avrebbe avuto più a cuore della pubblica pace. Quindi, toltosi il pugnale dal fianco, lo porse dapprima al console, poi, siccome quello lo rifiutava, agli altri magistrati e, infine, ai singoli senatori. Poiché nessuno voleva accettarlo, fece per allontanarsi con l’intenzione di deporlo nel tempio della Concordia. Ma alcuni gridarono che «era lui la Concordia». Tornò allora sui suoi passi e affermò che non solo voleva conservare quella lama, ma che anzi accettava per sé il soprannome di Concordia.»

(Svetonio, Vita di Vitellio, 15)


«C’era chi gli gettava sterco e fango e chi gli gridava incendiario e crapulone. La plebaglia gli rinfacciava anche i difetti fisici: e in realtà aveva una statura spropositata, una faccia rubizza da avvinazzato, il ventre obeso, una gamba malconcia per via di una botta che si era presa una volta nell’urto con la quadriga guidata da Caligola, mentre lui gli faceva da aiutante. Fu finito presso le Gemonie, dopo esser stato scarnificato da mille piccoli tagli; e da lì con un uncino fu trascinato nel Tevere.»

(Svetonio, Vita di Vitellio, 17)

Vespasiano era diventato unico imperatore. Si poneva ora il problema della sua legittimità; impose che la data di inizio del suo imperium fosse il 1 luglio del 69, data in cui l’avevano acclamato imperatore le legioni e non dicembre, cioè quando Vitellio era stato sconfitto; a tal proposito, per controllare il senato, ricoprì anche la censura, immettendo molti italici e provinciali.

Si decise dunque di promulgare una Lex de imperio Vespasiani, in cui gli venivano concessi con un unico mandato tutti i poteri imperiali: imperium proconsulare maius, tribunicia potestas, pontificato massimo etc. Il testo, riscoperto nel 1347 da Cola di Rienzo e giunto miracolosamente in parte integra a noi (una tavola bronzea che stava nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ora si trova nei Musei Capitolini), racchiudeva otto clausole, di cui la terza e la quarta senza precedenti:

1.[che all’imperatore Cesare Vespasiano Augusto]
sia lecito concludere trattati con chiunque voglia, così come fu consentito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico;

2.che gli sia consentito di convocare e presiedere il senato, sottoporre o rimettere (al senato) il tema della consultazione, far votare i senatusconsulta tramite la presentazione di una proposta o senza discussione, così come fu consentito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico;

3.che quando il senato sia convocato per sua volontà o autorità, ordine o mandato o comunque in sua presenza si mantenga e si conservi nello stesso modo la pienezza del diritto, come se il senato fosse stato convocato e si tenesse in base alla legge ( lex Iulia de senatu habendo promulgata da Augusto nel 9 a.C.);

4.che nei comizi elettorali si tenga conto, al di fuori dell’ordine dei candidati a una magistratura, a una potestà, imperium o a una curatela che egli abbia raccomandato al senato e al popolo romano oppure ai quali abbia dato o promesso la propria preferenza;

5.che gli sia consentito di ampliare ed estendere i confini del pomerio, quando riterrà che sia utile per la res publica, così come fu consentito a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico;

6.che egli abbia il diritto e il potere di compiere e realizzare qualunque cosa riterrà utile alla res publica e consono alla grandezza delle questioni divine, umane, pubbliche e private, così come fu per il divo Augusto, per Tiberio Giulio Cesare Augusto, per Tiberio Claudio Cesare Augusto
Germanico;

7.che l’imperatore Cesare Vespasiano sia svincolato da quelle leggi e da quei plebisciti dai quali fu scritto che non fossero vincolati il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto o Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico e che all’imperatore Cesare Vespasiano Augusto sia consentito compiere tutte quelle cose che fu necessario che facessero, in base a qualsiasi legge o proposta, il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto o Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico;

8.che tutto ciò che prima di questa legge sia stato compiuto, realizzato, decretato, ordinato dall’imperatore Cesare Vespasiano Augusto o da chiunque su suo ordine o mandato sia valido come se fosse stato compiuto per ordine del popolo o della plebe.


SANCTIO
Se qualcuno, in forza della presente legge, abbia compiuto o avrà compiuto atti contrari a leggi, proposte, plebisciti o senatoconsulti oppure se, in forza della presente legge, non avrà compiuto quello che dovrà compiere in base a una legge, proposta, plebiscito o senatoconsulto, non subisca danno, nessuno debba rendere conto al popolo per questi fatti, nessuno sia accusato o citato in giudizio per questi fatti, nessuno consenta che presso di sé si intenti un processo per questi fatti.

Nella metà (o forse più) che non è stata ritrovata, dovevano apparire le funzioni istituzionali principali dell’imperatore, ovvero la tribunicia potestas e l’imperium proconsulare maius, poteri forse votati nei comizi. Non sappiamo neanche se fossero previsti altri atti che descrivessero l’iter di entrata in funzione di questa lex e se quest’ultima sia stata un’eccezione o se invece venisse votata per ogni imperatore: in questo caso dopo l’acclamazione e il senatoconsulto che ne riconosceva la legittimità, i comizi avrebbero dovuto votare l’approvazione o meno della legge che riconosceva l’imperatore come tale.


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La Lex de imperio Vespasiani
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